Art. 16. 1. All' articolo 20 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , al comma 1, dopo le parole: «o eredita» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalita' previste dall' articolo 473 del codice civile ,». Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 20 (Norme in tema di patrimonio e di gestione). - 1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o eredita', secondo le modalita' previste dall' art. 473 del codice civile , e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.
Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.».
- Per il testo dell' art. 473 del codice civile , vedi nota all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 20 (Norme in tema di patrimonio e di gestione). - 1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o eredita', secondo le modalita' previste dall' art. 473 del codice civile , e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.
Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.».
- Per il testo dell' art. 473 del codice civile , vedi nota all'art. 6.