Articolo 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1
Articolo 3Articolo 5
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15 gennaio 2004
Art. 4. 1. All' articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalita' di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarieta' tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.».
2. All' articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , il comma 3 e' abrogato.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 4 (Statuto). - 1. La Fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalita' di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarita' tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'art. 3.
2. Lo statuto e' elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. (Comma abrogato).
4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.».
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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