Art. 1.
La Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio, a norma degli articoli 20, 32 e 33 dello Statuto approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , le attribuzioni del Ministero delle finanze relativamente ai beni ad essa assegnati.
La Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio, a norma degli articoli 20, 32 e 33 dello Statuto approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , le attribuzioni del Ministero delle finanze relativamente ai beni ad essa assegnati.