Art. 3.
In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 .
In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 .