Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 giugno 1962
Art. 3.
In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 .
Entrata in vigore il 23 giugno 1962
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