Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 giugno 1962
Art. 2.
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 la Regione si avvale, finche' non sara' diversamente provveduto delle intendenze di finanza e degli altri Uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale.
Entrata in vigore il 23 giugno 1962
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