Art. 14. Trasmissione e protocollazione delle domande
e delle comunicazioni 1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalita' telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio.
2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali e' registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il protocollo e' unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed e' tenuto in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
Note all' art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.
e delle comunicazioni 1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalita' telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio.
2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali e' registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il protocollo e' unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed e' tenuto in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
Note all' art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.