Articolo 16 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120
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7 settembre 2014
Art. 16. Procedure d'iscrizione semplificate 1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono:
a) aziende speciali, consorzi di comuni e societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all' articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.
2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio notizie debitamente compilato;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera b), attestano con la comunicazione:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dalle quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c), attestano, con riferimento alle specifiche attivita' esercitate, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
5. Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' da parte degli enti e delle imprese iscritte ai sensi del presente articolo e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l'iscrizione.
6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.
7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all' art. 16:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, S.O.
- Il testo dell'art. 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' riportato nelle note all'art. 8.
- Si riporta il testo dell' art. 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall' art. 483 del codice penale , salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.».
Entrata in vigore il 7 settembre 2014
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