Articolo 20 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120
Articolo 19Articolo 21
Versione
7 settembre 2014
Art. 20. Cancellazione 1. Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora:
a) l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
b) vengano a mancare uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
c) vengano cancellate dal registro delle imprese;
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
f) permangano per piu' di dodici mesi le condizioni di cui all'articolo 24, comma 7.
2. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al comma 1, lettera a), dalla data della presentazione della domanda di cancellazione.
Entrata in vigore il 7 settembre 2014
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