Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 giugno 1999
Art. 2. Definizione delle attivita' scolastiche 1. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1 -bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.".
Entrata in vigore il 18 giugno 1999
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