Art. 2. Definizione delle attivita' scolastiche 1. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1 -bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.".
"1 -bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.".