Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 gennaio 1974
Art. 24. Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale

Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , sono applicate, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente articolo.
L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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