I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuita', comprese le somme di cui all'ultimo comma, non e' inferiore al ((cinquanta)) per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni e' inferiore al ((cinquanta)) per cento ma non al ((venticinque)) per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi la imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla meta'.
Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall' art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni.
Nella determinazione del reddito delle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.(8)
--------------- AGGIORNAMENTO (8) IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-ter comma 1) che "Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuita' dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali.";(con l'art. 6-quater comma 1) che "Le societa' cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , devono intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto."