Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
1 gennaio 1974
Art. 5. Immobili degli enti pubblici territoriali

I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi.
Nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e' aggiunto il seguente numero:
"3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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