Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 20Articolo 20 bis
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1 gennaio 1974
Art. 22. Fondi di garanzia

I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068 , e al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonche' quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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