Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 11Articolo 14
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1 gennaio 1974
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1 gennaio 1997
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1 gennaio 2001
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1 gennaio 2023
Art. 12. (((Somme ammesse in deduzione dal reddito)
1. Per le societa' cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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