Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 29Articolo 31
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1 gennaio 1974
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1 maggio 1981
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4 marzo 1986
Art. 30. Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del Centro-nord

Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-nord riconosciute depresse ai sensi dell' art. 8 e dei commi quarto e quinto dell' art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 , alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525 , prorogata e integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317, e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 , l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite.(10) ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) D.L. 28 febbraio 1981, n.36 , convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981"; (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981". --------------- AGGIORNAMENTO (16) La L. 29 gennaio 1986, n.26 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47 , relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno".
Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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