I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 , e successive modificazioni, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, concorreranno a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nel periodo di imposta in cui si verificheranno i presupposti di imponibilita' previsti nell' art. 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170 .
Le operazioni di cui al primo comma, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fruiscono delle agevolazioni stabilite nell' art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170 , e successive modificazioni, ai fini delle imposte indirette e non danno luogo, se attuate dopo il 31 dicembre 1972, all'applicazione della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano sempre che ricorrano le condizioni richieste e siano rispettati i termini stabiliti ai fini della legge 18 marzo 1965, n. 170 , e successive modificazioni.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per le operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione poste in essere, alle condizioni e nei termini stabiliti dall' art. 11 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101 , e dall' art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 , in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione ivi previsti.