I soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni indicate nel secondo comma dello art. 26 per il reddito prodotto nel Mezzogiorno o da quelle indicate negli articoli 29 e 30 per i redditi prodotti nei territori ivi considerati, fruiranno per tali redditi dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio, anche nelle ipotesi di cui allo art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , modificato con la legge 6 agosto 1967, n. 690 .
Nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta sulle societa' stabilita dalla disposizione indicata nel terzo comma dell'art. 26 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente, sara' ridotta alla meta' fino al compimento del decennio.
I soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni o all'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati stabilite dalle disposizioni indicate nell'art. 27 fruiranno, per tali redditi, dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi rispettivamente fino al compimento del ventennio o del venticinquennio.