Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
11 settembre 1974
Art. 42. Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato.
Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo.
Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni medesime. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 agosto 1974 n. 379 (con l'art. 1 comma 1 ) ha disposto che "L' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , non si applica alle disposizioni contenute nell' articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 . La disposizione del comma precedente costituisce interpretazione autentica dell' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ".
Entrata in vigore il 11 settembre 1974
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