Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 28Articolo 30
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1 gennaio 1974
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1 maggio 1981
Art. 29. Agevolazioni per la provincia di Trieste

Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163 , si applica l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 28 febbraio 1981, n.36 , convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano"; (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981".
Entrata in vigore il 1 maggio 1981
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