Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 ;
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 N.41 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 MARZO 1995 N. 85 . (27)
3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 , e alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ;
4) ((NUMERO ABROGATO DALLA L.8 MAGGIO 1998 N. 146))
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819 ;
6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R.30 dicembre 1980, n.897 ;
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800 ;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17 , 18 , 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
9) credito peschereccio di esercizio;
--------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 23 febbraio 1995 n.41 , convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995 n. 85 ha disposto (con l'art. 44 comma 4)che "La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."