Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1974
Art. 4. Rappresentanze estere

I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocita', anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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