Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
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1 gennaio 1974
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26 settembre 2003
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22 febbraio 2014
Art. 17. Imposta sostitutiva

Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 ((, a seguito di specifica opzione, possono)) corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. ((L'opzione e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.)) Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491 , del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 , della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742 , nonche' per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370 , per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238 , e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274 , l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita', in conformita' alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali. (33)

------------- AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 24 luglio 2003 n.192 , convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2003, n. 268 ha disposto(con l'art. 2-bis comma 5) che "L'imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare gia' versato in sede di stipula dei mutui da estinguere".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2014
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