L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido. (19)
L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) , 8) e 9) dell'articolo 16.(9)(12)(18)(19)
Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. ((La stessa aliquota si applica altresi' ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo)) (36)
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 ha disposto (con l'art. 44 comma 1) che "Nell'art. 18, secondo comma, il richiamo al n. 6) dell'art. 16 e' Soppresso"; ha inoltre disposto (con l'art. 45 comma 2) che tali modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981. --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n.953 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5 comma 16) che "Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i' finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7 comma 2) che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988". --------------- AGGIORNAMENTO (19) D. L. 14 marzo 1988, n.70 , convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 10 comma 2-bis) che "Le aliquote stabilite dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono unificate allo 0,25 per cento"; (con l'art. 10 comma 2-ter) che "Le norme del presente
articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988." --------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 3 agosto 2004 n.220 , convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2004 n. 257 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ."