Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 20 bisArticolo 24
Versione
1 gennaio 1974
Art. 23. Cassa per il Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attivita'. L'imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di affidamento o di concessione.
Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla meta'.
L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed e' determinata in base alle risultanze del bilancio della Cassa.
L'imposta locale sui redditi dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno e' ridotta a meta'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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