Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1974
Art. 25. Mutui e finanziamenti

Alle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli articoli 84 e seguenti del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , si applicano, in luogo di quelle previste dagli articoli 89 e 93 del detto testo unico, le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16, 17, primo comma 18, primo comma, e seguenti del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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