Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1974
Art. 2. Fabbricati della Santa Sede

Il reddito dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 , e' esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non e' soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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