Il reddito dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 , e' esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non e' soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.