Il reddito dominicale dei terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti a termini dell'art. 174 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , concernente disposizioni speciali per la Basilicata, sara' guadagnato sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, e' esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni, con decorrenza dal primo anno in cui la coltura sara' stata attuata. A tal fine, non appena i terreni da esentare saranno messi a coltura, dovra' essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140 .
Agli atti e contratti relativi alle opere di cui allo art. 219 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni speciali per la Calabria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto.
Le costruzioni edilizie di cui all'art. 231 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni particolari per la Sicilia, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.
Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 197 e 236 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno sono abolite.