Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 40Articolo 38
Versione
1 gennaio 1974
Art. 41. Accordi ed enti internazionali

Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente