Art. 1. Articolo unico
L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono cosi' variati:
a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;
b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.
L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono cosi' variati:
a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;
b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.