Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063 , con il quale e' stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facolta' di magistero dell'Universita' di Torino per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ;
Visto il verbale dell'adunanza del 7 novembre 1972, nella quale la predetta facolta' ha formulato la proposta intesa ad ottenere che il posto anzidetto venga trasferito, in considerazione dell'elevato numero di studenti, al raddoppiamento della cattedra di sociologia;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063 , citato nelle premesse, e' parzialmente rettificato nel senso che, con effetto dall'anno accademico 1972-73, alla facolta' di magistero dell'Universita' di Torino e' assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di sociologia, anziche' per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063 , con il quale e' stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facolta' di magistero dell'Universita' di Torino per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ;
Visto il verbale dell'adunanza del 7 novembre 1972, nella quale la predetta facolta' ha formulato la proposta intesa ad ottenere che il posto anzidetto venga trasferito, in considerazione dell'elevato numero di studenti, al raddoppiamento della cattedra di sociologia;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063 , citato nelle premesse, e' parzialmente rettificato nel senso che, con effetto dall'anno accademico 1972-73, alla facolta' di magistero dell'Universita' di Torino e' assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di sociologia, anziche' per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia.