Art. 15.
Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi
1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;
2) dopo il comma 5-ter.1, e' inserito il seguente:
«5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all' articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni ((o dalle province autonome e)) di altri soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) dopo l'Allegato 1-bis, e' aggiunto, in fine, l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.
2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche' per l'immagine del Paese in ambito internazionale, e' riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della ((Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia)) . Agli oneri ((derivanti dall'attuazione del primo periodo)) , pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. ((Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) .
Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi
1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;
2) dopo il comma 5-ter.1, e' inserito il seguente:
«5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all' articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni ((o dalle province autonome e)) di altri soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) dopo l'Allegato 1-bis, e' aggiunto, in fine, l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.
2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche' per l'immagine del Paese in ambito internazionale, e' riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della ((Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia)) . Agli oneri ((derivanti dall'attuazione del primo periodo)) , pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. ((Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) .