Legge 24 luglio 1972, n. 321

Commentari13

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  • 1Circolare del 08/03/1980 n. 12 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
    Min. Finanze · 8 marzo 1980

    In relazione ad analoghe richieste da parte degli interessati alcune Intendenze di Finanza hanno chiesto di conoscere lo stato attuale delle controversie per rimborso I.G.E. corrisposta in dipendenza di appalti per lavori edili nel Mezzogiorno e per la costruzione di case popolari edificate per conto dell\'Istituto Autonomo Case Popolari. Al riguardo si deve far presente che, contrariamente all\'iniziale orientamento assunto in materia dall\'Amministrazione, l\'Autorita\' giudiziaria ha dichiarato con varie sentenze, ma non sempre in modo univoco, che: a)- il beneficio dell\'I.G.E. ridotta a meta\', previsto dall\'art. 2 del D.L. 14.12.1947 n. 1598 per l\'industrializzazione …

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  • 2Risoluzione del 31/05/1979 n. 390446 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
    Min. Finanze · 31 maggio 1979

    La societa\' ..... ha chiesto il rimborso della somma di L. 4.016.435 che - sulla base delle norme previste dall\'articolo 5 del D.L. 25.5.1972, n. 202, convertito nella legge 24.7.1972, n. 321 - ritiene di avere indebitamente corrisposto, a titolo di I.G.E., sulla bolletta n. 469/C del 19.10.1972 emessa dalla Dogana di ..... all\'atto dell\'importazione dall\'Olanda di macchinario elettronico usato. Al riguardo esaminata l\'acclusa documentazione questo Ministero, a prescindere dallo stato del materiale importato (nuovo o usato), deve dichiarare che la richiesta in parola non puo\' essere accolta in quanto il macchinario elettronico in argomento, in considerazione …

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  • 3Risoluzione del 06/05/1977 n. 411738 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
    Min. Finanze · 6 maggio 1977

    La Societa\' ..... insiste perche\' l\'I.G.E. dovuta per le importazioni da essa effettuate nel periodo 26.5.1972/31.12.1972 ed aventi per oggetto semiconduttori, sottoposti successivamente nei propri stabilimenti nazionali ad operazioni di collaudo e di classificazione, venga applicata sul 75% del valore dei semiconduttori stessi, giusta quanto previsto dall\'art. 4 del D.L. 25.5.1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24.7.1972, n. 321, per i prodotti destinati ad attivita\' industriale. La stessa Societa\' precisa in proposito di aver effettuato, sempre in tal periodo, attraverso le Dogane di ....., altre importazioni di semiconduttori, destinati ad essere …

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  • 4Risoluzione del 07/06/1974 n. 1081 - Min. Finanze - Finanza Locale
    Min. Finanze · 7 giugno 1974

    Con la nota sopradistinta codesta Amministrazione nel porre l\'accento su taluni inconvenienti che sarebbero sorti in sede di applicazione della nuova imposta comunale sulla pubblicita\', cosi\' come disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, ha prospettato l\'opportunita\' di chiarire in particolare i seguenti punti: 1) che la merce in vendita comunque o dovunque esposta non costituisce pubblicita\' anche se appoggiata su espositori, cavalletti o altri oggetti recanti una targhetta indicante la merce o il nome dell\'editore; 2) che la pubblicita\' ordinaria se e\' vero che, ai sensi del 1 comma dell\'art. 21 del citato D.P.R. n. 639, in caso di omessa dichiarazione, essa …

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  • 5Risoluzione del 07/06/1974 n. 10881 - Min. Finanze - Finanza Locale
    Min. Finanze · 7 giugno 1974

    L\'Associazione italiana editori (AIE) nel porre l\'accento su taluni inconvenienti che sarebbero sorti in sede di applicazione della nuova imposta comunale sulla pubblicita\', cosi\' come disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ha prospettato l\'opportunita\' di chiarire in particolare i seguenti punti: 1) che la merce in vendita comunque o dovunque esposta non costituisce pubblicita\' anche se appoggiata su espositori, cavalletti o altri oggetti recanti una targhetta indicante la merce o il nome dell\'editore; 2) che per la pubblicita\' ordinaria se e\' vero che, ai sensi del primo comma dell\'art. 21 del citato D.P.R. n. 639/1972, in caso di omessa dichiarazione, …

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Giurisprudenza8

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  • 1Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2004, n. 4127
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente - Dott. MONACI Stefano - Consigliere - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere - Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune di Codognè, in persona del Sindaco in carica LO TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Manfredi Bertoni presso il quale, in Roma, Via Barberini 29, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è …
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    • natura di interpretazione autentica della norma·
    • affermazione·
    • ritenuta a titolo d'imposta·
    • questioni di legittimità costituzionale·
    • manifesta infondatezza·
    • questioni di legittimita' costituzionale·
    • manifesta infondatezza.·
    • accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
    • interessi e redditi di capitale·
    • ritenute alla fonte·
    • tributi erariali diretti

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/1987, n. 11595
    Provvedimento: (Omissis). Con sentenza in data 17.10.1985, la Corte di Appello di Firenze - in riforma della decisione, in data 16.1.1985, del Tribunale di Firenze - assolveva A.P., e R.R., dall'imputazione di cui agli artt. 7, ultimo punto, D.P.R. 6.10.1978, n. 627, 110 del codice penale, con la formula: perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato. Ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore generale della Repubblica di Firenze. All'udienza pubblica, il difensore degli imputati resistenti ha sollevato, ex art. 1, L.C. 9.2.1948, n. 1, questione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice in esame. Il ricorrente pubblico ministero denunzia la nullita' dell'impugnata …
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    • questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art·
    • 1/1948·
    • 627/78·
    • r·
    • art·
    • non sussiste·
    • alterazione del contenuto·
    • c·
    • sanzioni·
    • bolle di accompagnamento·
    • manifesta infondatezza iva·
    • n·
    • sanzioni penali·
    • 7 d·
    • p

  • 3Cass. civ., sez. II, sentenza 09/12/1987, n. 9114
    Provvedimento: Con riguardo alla fornitura di prodotti petroliferi o di gas metano, nel periodo dal 26 maggio al 31 dicembre 1972, l'IGE, a norma dell'art. 4 del d.l. 25 maggio 1972 n. 202 (convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1972 n. 321), è dovuta con una riduzione del 25% (con il conseguente diritto dell'acquirente al rimborso di quanto in eccedenza versato a detto titolo), indipendentemente dal fatto che l'imposta medesima, in tale misura ridotta, sia poi detraibile dall'IVA, ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 5 della legge 19 marzo 1973 n. 32.*
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    • imposta sulla entrata (i.g.e.)·
    • prodotti petroliferi o gas metano·
    • periodo compreso tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 1972·
    • in genere (prodotti vari)·
    • irrilevanza·
    • prodotti·
    • riduzione del 25%·
    • detraibilità dell'imposta dall'i.v.a·
    • tributi erariali indiretti (anteriori alla riforma del 1972)·
    • merci, derrate e prodotti vari

  • 4Corte Cost., sentenza 26/03/1986, n. 64
    Provvedimento: N. 64 SENTENZA 19 MARZO 1986 Deposito in cancelleria: 26 marzo 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 14/1 s.s. del 9 aprile 1986. Pres. PALADIN - Rel. JA LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. IR AN - Prof. EP RI - Dott. FR JA - Prof. OV CO - Prof. ET LO - Dott. DO TI - Prof. EP RZ - Dott. FR GR - Prof. TO DEND - Prof. EL PESCATORE, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione …
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    • rivalsa·
    • obbligo alla riduzione del corrispettivo·
    • disposizioni transitorie·
    • manifesta infondatezza·
    • passaggio dal regime i.g.e. al regime i.v.a.·
    • infondatezza della questione.·
    • sent. 64/86. imposta sulla entrata (i.g.e.)·
    • riduzione del corrispettivo di contratti stipulati prima del 17 ottobre 1971·
    • questione di legittimita' costituzionale·
    • iva·
    • contratti per cessioni di beni e prestazioni di servizi·
    • 633/1972

  • 5Cass. civ., sez. I, sentenza 09/12/1983, n. 7304
    Provvedimento: L'imprenditore, che abbia costruito immobili destinati ad alloggi popolari, in esecuzione di appalto conferitogli da istituto autonomo per le case popolari, non può invocare, con riguardo al corrispettivo di detto appalto, l'esenzione dall'i.G.e. Prevista dall'art. 5 del d.l. 25 maggio 1972 n. 202 (convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1972 n. 321), dato che tale beneficio si riferisce al diverso caso del prezzo versato dall'imprenditore per l'acquisto di beni necessari all'Esercizio dell'impresa, e non è, quindi, applicabile al prezzo che l'imprenditore stesso riceva quale risultato della propria attività imprenditoriale. ( V 3045/83, mass n 427953).*
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    • appalto conferito dall'i.a.c.p·
    • imposta sulla entrata (i.g.e.)·
    • appalti·
    • esenzione dall'i.g.e·
    • immobili destinati ad alloggi popolari·
    • corrispettivo in favore dell'imprenditore·
    • tributi erariali indiretti·
    • inammissibilità·
    • fattispecie varie·
    • esenzioni ed agevolazioni (benefici)·
    • (anteriori alla riforma del 1972)
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    E' convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1972 n. 202 , recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036 , in materia di riforma tributaria con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:

    «L' articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036 , e' sostituito dal seguente:
    "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973.
    Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 .
    Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , entreranno in vigore alla data che sara' stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974"».

    L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:

    «L' articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , modificato dall' articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036 , e' sostituito dal seguente:
    "Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:
    1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell' articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014 ; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913 , convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140 , e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilita e sui concorsi pronostici;
    f) diritto speciale sulle acque da tavola;
    2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1973, n. 2145 .
    Inoltre ai comuni e' attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel.
    Per le imposte comunali di consumo e' data facolta' ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971. Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verra' effettuata decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera a), del presente articolo.
    Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sara' determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo.
    A favore dei comuni, e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo indicato nel, primo comma, somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.
    Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno; attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:
    1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; c) imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
    2) per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
    In deroga alle disposizioni previste al n. 3) del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrispondera' agli enti indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1 gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
    All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma, dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
    Per il periodo indicato nel sesto comma del presente articolo saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo pari alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1973, maggiorate annualmente, per il secondo biennio, del 5 per cento.
    Gli enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino al 31 dicembre 1972 per i tributi e le compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi soppressi dal 1 gennaio 1974.
    Per il periodo indicato nel sesto comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sara' applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito affluira' integralmente al bilancio dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 1973 affluiranno al bilancio dello Stato anche le quote di compartecipazione a tributi erariali gia' di spettanza degli enti locali.
    Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute decurtate dell'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.
    Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.
    I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.
    Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga".»

    Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente articolo 2-bis:

    "Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , le parole: "Entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 1977"".
    All'articolo 3, secondo capoverso, lettera a), le parole: "afferenti gli acquisti e le importazioni" sono sostituite con le parole: "assolte sugli acquisti e sulle importazioni";
    al secondo capoverso, lettera b), le parole "afferenti gli acquisti e le importazioni" sono sostituite con le parole: "assolte sugli acquisti e sulle importazioni"; la parola: "effettuate" e' sostituita con la parola: "effettuati";
    al secondo capoverso, lettera c), le parole: "afferenti gli acquisti e le importazioni" sono sostituite con le parole: "assolte sugli acquisti e sulle importazioni"; le parole: "ovvero gli acquisti" sono sostituite con le parole: "ovvero sugli acquisti e sulle importazioni";
    al terzo capoverso, dopo le parole: "sara' ammessa", sono aggiunte le parole: "su richiesta del contribuente".
    All'articolo 4, le parole: "formanti oggetto dell'attivita' esercitata dai soggetti di cui all' articolo 2195, n. 2), del codice civile ", sono sostituite con le parole: "formanti oggetto delle attivita' di cui all' articolo 2195, n. 2), del codice civile ";

    sono aggiunti i seguenti commi:
    "Per le merci ed i prodotti soggetti alla imposta generale sull'entrata una volta tanto, sia per disposizione legislativa sia in virtu' di facolta' accordata per legge al Ministro per le finanze, l'imposta fissata in base ad aliquota condensata e le relative addizionali saranno applicate, nel momento in cui sorge la obbligazione tributaria, sul 75 per cento del prezzo o valore soggetto alla imposta ovvero del peso o della quantita' delle merci e prodotti stessi.
    La norma di cui al precedente comma ha effetto dal 26 maggio 1972".
    All'articolo 5, le parole: "e per gli acquisti di beni e servizi" sono sostituite con le parole: "e per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi".

    Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
    "Art. 5-bis. - Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 5, per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di applicazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario o previa trasformazione o incorporazione".
    "Art. 5-ter. - Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3 e 4, relativamente alle attivita' indicate dall' articolo 2195, n. 1), del codice civile , e nell'articolo 5, si intendono applicate anche alle imprese artigiane ed estese alle imprese agricole per gli atti che rientrano nell'attivita' esercitata".
    "Art. 5-quater. - Sui documenti relativi alle operazioni cui si applicano le disposizioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 non e' dovuta la tassa di bollo di cui all'articolo 19, n. 1 lettera a), della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , e successive modificazioni".
    "Art. 5-quinquies. - Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5 si applicano su richiesta e sotto l'esclusiva responsabilita' dell'acquirente o importatore, il quale deve dichiarare per iscritto all'altro contraente o all'ufficio doganale di essere nelle condizioni indicate dagli articoli stessi".
    All'articolo 8, secondo comma, dopo le parole: "secondo anno successivo in" e' aggiunta la parola: "nuovi";

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non reinvestite in conformita' alle direttive anzidette saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.
    Sulle imposte di cui al comma precedente si applicano una soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari all'8 per cento annuo".

    Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
    "Art. 8-bis. - All' articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e' aggiunto il seguente comma:
    "Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari che, secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista dal primo comma dell'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 , l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sara' applicata gradualmente nel primo quadriennio, fino a raggiungere, a partire dal quinto anno di applicazione, la misura del 6 per cento"".
    "Art. 8-ter. - Dopo il n. 4 del secondo comma dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e' aggiunto il seguente:
    "4-bis) nell'ambito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dal precedente numero 4) ed in relazione a particolari esigenze di alcuni uffici, potranno essere emanate norme concernenti l'assunzione di personale di meccanografia mediante pubblici concorsi da effettuarsi in termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni relative ai limiti massimi di eta', non superiore in ogni caso agli anni quaranta, alle riserve di posti in favore di particolari categorie ed alle prove di esame da sostituire con una specifica prova di esame attitudinale. Potra', altresi', essere disposta l'assunzione, con la qualifica di diurnista nella terza categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni, del personale estraneo all'amministrazione finanziaria che, anche se non retribuito su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, presta servizio alla data di entrata in vigore della riforma tributaria ed almeno dal 1 marzo 1972 presso gli uffici dell'amministrazione predetta per la liquidazione dei rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti sui prodotti esportati, e che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta' e del titolo di studio"".
    "Art. 8-quater. - Le quote esenti dall'imposta di ricchezza mobile stabilite dall'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 240.000, in lire 360.000 e in lire 600.000 sono rispettivamente elevate a lire 360.000, a lire 480.000 e a lire 840.000.
    La quota esente di lire 40.000 prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo 89 e' elevata a lire 50.000.
    Le quote di reddito indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 720.000, in lire 660.000 e in lire 480.000 sono modificate rispettivamente in lire 600.000, in lire 540.000 e in lire 240.000.
    Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 1973".
  • Art. 2.
    Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della stessa legge, entro il 1 novembre 1972 ed entro il 1 ottobre 1973 per le materie contemplate, rispettivamente, nel primo e secondo capoverso dell' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , nel testo sostituito dalla presente legge.
    I relativi decreti potranno tuttavia stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attivita', compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e dei privati, compresa la istituzione di nuovi uffici, entrino in vigore anteriormente alle date del 1 gennaio 1973 e del 1 gennaio 1974 stabilite per l'entrata in vigore delle disposizioni indicate al primo comma.
    Le altre disposizioni di cui al terzo capoverso dell' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , nel testo sostituito dalla presente legge, saranno emanate, nei modi e nelle forme previsti dal primo comma, almeno sessanta giorni prima della data in cui entreranno in vigore.
    La Commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , esprimera' il proprio parere, in quanto non sia stato gia' espresso, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta.
    I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , sono stabiliti rispettivamente al 31 dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976.