"4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni".
2. All' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del subentro".
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) .
4. All' articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro".
5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .