Articolo 21 del Decreto 28 dicembre 1993, n. 567
Articolo 20Articolo 22
Versione
31 dicembre 1993
Art. 21. Limiti di erogabilita' del rimborso
senza prestazione di garanzia 1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi gia' erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta.
2. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente