Articolo 10 del Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Articolo 9Articolo 11
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21 luglio 2005
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28 maggio 2014
Art. 10. Esenzioni e limiti alla esperibilita' dell'azione revocatoria fallimentare 1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria ((o del proprio coniuge)) o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni.
2. Non sono, altresi', soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso.
Entrata in vigore il 28 maggio 2014
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