3. Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell'entita' della perdita. A tale fine costituisce prova anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il credito in sede concorsuale.
4. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria il gestore del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, puo' acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attivita' produttive e delle categorie interessate.
5. Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini stabiliti in sede di concessione, delibera il riconoscimento dell'indennita' e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.
6. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita', anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche' in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 , ha disposto (con l'art. 6 comma 7-bis) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 , relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, e' differito al 31 dicembre 2007". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , ha disposto (con l'art. 18-bis, comma 2) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 , e' differito al 30 giugno 2008."