Articolo 11 - Accordo della Legge 11 marzo 2011, n. 22
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23 marzo 2011
ARTICOLO 11

Sicurezza delle Informazioni Classificate

Tutte le informazioni classificate, i documenti o il materiale fornito o prodotto in connessione con il presente Accordo, saranno utilizzati, trasmessi, conservati, trattati e protetti in conformita' agli Accordi bilaterali in vigore. Le informazioni e i materiali classificati saranno trasferiti solo attraverso i canali governativi ufficiali o attraverso canali approvati dalle Autorita' di Sicurezza dei due Paesi.

Ciascuna Parte attribuira' a tutte le informazioni, ai documenti ed ai materiali classificati, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte Originatrice e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' la classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte Originatrice.

Ai sensi del presente Accordo per:

a. "informazione classificata" si intende qualsiasi conoscenza in ogni forma protetta secondo la legislazione e le regole in vigore nelle Parti, diffusa in relazione alle procedure nazionali e la cui non autorizzata divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza e gli interessi della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federativa del Brasile;

b. "documento classificato" si intende ogni informazione classificata sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, l'elaborazione di dati e nastri, carte, fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie effettuate con qualsiasi mezzo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche o video sotto qualsiasi forma;

c. "materiale classificato" si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura, armamento, contrassegnato da una classifica di sicurezza, prodotto o in fase di produzione, la cui conoscenza non autorizzata potrebbe compromettere la sicurezza e gli interessi della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federativa del Brasile.

Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza, come segue:

Repubblica Italiana Corrispondenza in lingua inglese Repubblica Federale del Brasile SEGRETISSIMO TOP SECRET ULTRA SECRETO SEGRETO SECRET SECRETO RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL CONFIDENCIAL RISERVATO RESTRICTED RESERVADO Le Parti si impegnano ad usare i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto dello scambio ai sensi del presente Accordo solo per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e conformemente alle finalita' del presente Accordo.

Il trasferimento a terze Parti di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamenti per la Difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sara' soggetto al preventivo assenso scritto della Parte Originatrice.

Nel caso in cui le informazioni classificate verranno scambiate ai sensi di questo Accordo fra le Industrie e/o Agenzie oltre che fra i rispettivi Ministeri della Difesa saranno stabiliti accordi separati fra le competenti Autorita' delle due Parti. Le misure di sicurezza menzionate in questo Accordo saranno anche applicate allo scambio di informazioni classificate nel corso delle negoziazioni contrattuali.

Le rispettive responsabilita' e obblighi delle Parti riguardo gli accordi di sicurezza e la protezione di informazioni classificate, continueranno ad essere rispettati, nonostante la cessazione di questo Accordo, se non concordato diversamente tra le Parti.


Entrata in vigore il 23 marzo 2011
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