Articolo 9 - Accordo della Legge 11 marzo 2011, n. 22
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23 marzo 2011
ARTICOLO 9

Risarcimento Danni

Ciascuna Parte rinuncera' a promuovere azioni civili nei confronti della Controparte o membro delle Forze Armate della Controparte a causa di danni commessi nell'esecuzione di attivita' derivanti dal presente Accordo.

Se un membro della Forze Armate o una Parte, causa, intenzionalmente o per colpa grave, una perdita o un danno a terze Parti, sara' responsabile di detta perdita o danno conformemente a quanto previsto dalle leggi della Parte ospitante.

3 Sulla base della legge interna della Parte Ospitante, le Parti indennizzeranno terze parti per perdite o danni causati da membri delle loro Forze Armate commessi durante l'esercizio di attivita' derivanti dal presente Accordo.

4. Se le Parti sono responsabili in solido di ogni perdita o danno causato durante o in connessione alle attivita' derivanti da questo Accordo, rimborseranno rispettivamente la relativa perdita o danno.
Entrata in vigore il 23 marzo 2011
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