Articolo 7 - Accordo della Legge 11 marzo 2011, n. 22
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23 marzo 2011
ARTICOLO 7

Impegni nel campo dei Materiali della Difesa

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione delle attivita' da parte delle industrie e/o delle organizzazioni coinvolte da questo Accordo e dai contratti firmati ai sensi dello stesso.
Entrata in vigore il 23 marzo 2011
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