Massima: In base alle norme della legislazione vigente, rigorosamente e costantemente interpretate nella giurisprudenza successiva alla Costituzione in conformita' dei principi desumibili dall'art. 41 della Carta, il potere del prefetto circa il rilascio delle licenze per i magazzini a prezzo unico (al pari del potere del sindaco per le licenze dei normali esercizi commerciali) deve tendere a disciplinare l'iniziativa economica in funzione di scopi di utilita' sociale e non di interessi meramente settoriali. Un suo esercizio a fini diversi da quelli consentiti dalla legge trova remora nelle modalita' del procedimento, nei pareri necessari e nell'obbligo di motivazione dei provvedimenti, e puo' essere represso con i normali rimedi giurisdizionali.
Massima: La disciplina introdotta dal r.d.l. 21 luglio 1938, n. 1468 (convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142) riguardo alle licenze per l'esercizio dei magazzini di vendita a prezzo unico, e, in particolare, l'attribuzione al prefetto della competenza al rilascio della licenza, laddove, in base al r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174, le licenze per il commercio all'ingrosso e al minuto sono rilasciate dal sindaco, trovano ragione e giustificazione nelle serie modificazioni prodotte dall'apertura di siffatti magazzini nella tradizionale rete di distribuzione, oltre la cerchia del mercato comunale, e quindi nella maggiore idoneita' del prefetto, data anche la sua piu' estesa competenza territoriale, a valutare i fattori da considerare per un corretto esercizio del potere di autorizzazione.
Leggi di più...- magazzini di vendita a prezzo unico·
- sent. 97/69 i. liberta' di iniziativa economica·
- delimitazione del possibile oggetto della licenza·
- razionalita'·
- competenza del prefetto·
- non violano l'art. 41 della costituzione·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- rilascio della licenza di vendita