Articolo 78 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
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Versione
1 ottobre 1952
Art. 78.

Ai Fondo di cui all'articolo precedente sono obbligatoriamente iscritti i direttori degli uffici locali, i supplenti, i titolari delle agenzie, i ricevitori ed i portalettere.
La iscrizione e' fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1952