Articolo 6 del Decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578
Articolo 5Articolo 5 bis
Versione
30 settembre 1973
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore il 30 settembre 1973
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