Articolo 10 - Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Articolo 9Articolo 11
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31 marzo 1989
Art. 10.


1. Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o piu' dei motivi appresso indicati:
a) consegna di specialita' e farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico (art. 3);
b) consegna di specialita' e di farmaci galenici in quantita' superiore ai limiti stabiliti (art. 6);
c) spedizione, senza la prevista annotazione, di ricette prive della specificazione relativa al dosaggio e alla forma farmaceutica delle specialita' medicinali prescritte (art. 7);
d) spedizione di ricette effettuata in difformita' delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico, saranno elencate in apposita distinta per farmacia, con i motivi del rilievo, ed inviate alla commissione di cui all'art. 13 ai fini della conferma o meno dell'esistenza dell'irregolarita' evidenziata.
Entrata in vigore il 31 marzo 1989
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