1. In ogni provincia e' istituita con decreto del presidente della giunta regionale, che ne indichera' anche la sede, una commissione provinciale tecnica e di vigilanza, composta dai seguenti membri:
a) tre titolari di farmacia designati dalla Federfarma di cui uno rurale;
b) tre farmacisti designati dalla regione.
2. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei rappresentanti designati dalla Federfarma.
3. Qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, due dei titolari di farmacia saranno sostituiti da farmacisti designati dalla Fiamclaf.
4. La segreteria della commissione e' affidata ad un funzionario designato dalla regione, senza diritto di voto.
5. Qualora, a seguito di formale invito della regione, la Federfarma e/o la Fiamclaf ritardino di oltre trenta giorni le designazioni di propria competenza, il presidente della regione costituisce la commissione integrandola d'ufficio nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1.
6. La commissione e' competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarita' ed inosservanza al presente accordo.
7. La commissione, nell'adottare le proprie decisioni, si atterra' anche al principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata hanno prevalenza sulla eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione.
8. Nei confronti delle ricette esaminate la commissione potra' adottare una delle seguenti determinazioni:
a) annullamento totale o parziale della ricetta;
b) convalida definitiva del pagamento.
9. Le ricette ritenute totalmente irregolari per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, nonche' per quelli di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 10, dovranno essere restituite alla farmacia interessata previo annullamento con stampigliatura; quelle parzialmente irregolari dovranno invece essere restituite, in fotocopia, alla farmacia interessata.
10. La commissione dovra' rimettere alle UU.SS.LL., le decisioni relative alle ricette prese in esame entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione.
11. Trascorso il predetto termine, il presidente della giunta regionale puo' procedere allo scioglimento della commissione e alla conseguente ricostituzione della stessa.
12. Il deferimento della farmacia alla commissione e' effettuato a cura delle UU.SS.LL., previa contestazione delle inosservanze rilevate e previo invito a produrre, entro venti giorni dalla notifica, le relative controdeduzioni.
13. Il presidente della commissione, a seguito del predetto deferimento, fissa la data della riunione.
14. L'interessato dovra' essere preavvertito della data di detta riunione nonche' della facolta' di essere sentito dalla commissione. 15. La commissione puo' adottare i seguenti provvedimenti:
a) proscioglimento;
b) richiamo;
c) richiamo con diffida;
d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attivita' convenzionale;
e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;
f) risoluzione del rapporto convenzionale.
16. I provvedimenti adottati dalla commissione saranno notificati alle UU.SS.LL. ed alle farmacie a cura della commissione stessa.
17. Avverso l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 15, l'U.S.L. e la farmacia hanno facolta' di ricorrere alla commissione regionale, di cui all'art. 14 del presente accordo, entro trenta giorni dalla notifica della predetta decisione.
18. E' in facolta' della commissione provinciale commutare il provvedimento di sospensione dal servizio di cui alla lettera e), del comma 15, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto avere luogo la sospensione.
19. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare, che e' immediatamente esecutiva.