Articolo 3 del Decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 aprile 2009
Art. 3. Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 1. Le disposizioni di cui all' articolo 157 ed al comma 1 dell' articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo dell' art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , citato nelle premesse:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali). - 1.
I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti i soggetti che esercitano attivita', a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142, comma 1 , si veda nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 7 aprile 2009
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