Art. 3. Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 1. Le disposizioni di cui all' articolo 157 ed al comma 1 dell' articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , citato nelle premesse:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali). - 1.
I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti i soggetti che esercitano attivita', a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142, comma 1 , si veda nelle note all'art. 1.
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 1. Le disposizioni di cui all' articolo 157 ed al comma 1 dell' articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , citato nelle premesse:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali). - 1.
I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti i soggetti che esercitano attivita', a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142, comma 1 , si veda nelle note all'art. 1.