Art. 26. 1. All' articolo 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 le parole: "vanno rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rimossi o oscurati";
b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non programmabili e comunque" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente proprietario puo'" sono sostituite dalle seguenti: "o calamita' naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono";
c) Al comma 8 le parole: "la sede di strade extraurbane" sono sostituite dalle seguenti: "la sede di autostrade, di strade extraurbane".
a) Al comma 5 le parole: "vanno rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rimossi o oscurati";
b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non programmabili e comunque" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente proprietario puo'" sono sostituite dalle seguenti: "o calamita' naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono";
c) Al comma 8 le parole: "la sede di strade extraurbane" sono sostituite dalle seguenti: "la sede di autostrade, di strade extraurbane".