Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610
Articolo 25Articolo 27
Versione
19 dicembre 1996
Art. 26. 1. All' articolo 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 le parole: "vanno rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rimossi o oscurati";
b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non programmabili e comunque" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente proprietario puo'" sono sostituite dalle seguenti: "o calamita' naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono";
c) Al comma 8 le parole: "la sede di strade extraurbane" sono sostituite dalle seguenti: "la sede di autostrade, di strade extraurbane".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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