Articolo 22 - Convenzione della Legge 10 luglio 1982, n. 564
Articolo 21Articolo 23
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31 agosto 1982
ARTICOLO
(Redditi non espressamente menzionati)

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

Entrata in vigore il 31 agosto 1982
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