Articolo 5 bis del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
Articolo 5Articolo 8
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27 luglio 2011
Art. 5-bis. Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica 1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, nonche' che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (11) ((12)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 35, comma 9) che "L' articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , come modificata da Errata Corrige in G.U. 27/07/2011, n. 173, ha disposto (con l'art. 35, comma 9) che "L' articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 ".
Entrata in vigore il 27 luglio 2011
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