Articolo 11 - Accordo della Legge 3 novembre 2003, n. 318
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 novembre 2003
Articolo 11
Ambito di applicazione del presente Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le due Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
Le disposizione del presente Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati o che saranno effettuati precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Entrata in vigore il 21 novembre 2003
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