Art. 6. 1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , gia' sostituito dall' articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e' sostituito dal seguente:
"Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336 , 338 , 353 , 378 , 379 , 416 , 416-bis , 424 , 435 , 513-bis , 575 , 605 , 610 , 611 , 612 , 628 , 629 , 630 , 632 , 633 , 634 , 635 , 636 , 637 , 638 , 640-bis , 648-bis , 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.".
2. L' articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale , se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.".
"Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336 , 338 , 353 , 378 , 379 , 416 , 416-bis , 424 , 435 , 513-bis , 575 , 605 , 610 , 611 , 612 , 628 , 629 , 630 , 632 , 633 , 634 , 635 , 636 , 637 , 638 , 640-bis , 648-bis , 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.".
2. L' articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale , se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.".